I Piani Individuali di Risparmio, o PIR, sono degli strumenti di investimento a medio e lungo termine per le persone fisiche.
La peculiarità è che collegano l'investimento dei privati con quelli delle imprese: le persone fisiche possono impiegare i propri risparmi, mentre le imprese, soprattutto PMI, possono accedere a maggiori risorse finanziarie.
Nel concreto, con i PIR, i privati investono nelle imprese. Queste ultime hanno più fondi per fare piani a lungo termine, finanziare la crescita o lo sviluppo, acquistare macchinari più moderni e innovare con nuove tecnologie.
Chi può richiederli?
I PIR possono essere sottoscritti solo da persone fisiche residenti in Italia che:
non abbiano, nello stesso momento, più di un piano di risparmio
non condividano il piano con altre persone fisiche, indipendentemente dalla loro età (può essere titolare di un PIR anche un minorenne).
Quali sono i requisiti dell'investimento?
La normativa fissa alcuni requisiti (composizione investimento, importo ecc…) che definiscono i PIR “conformi”:
l'investimento non deve superare i 30.000€ annui e i 150.000€ complessivi;
gli strumenti finanziari di uno stesso emittente e la liquidità che lo compongono non devono essere superiori al 10% dell'investimento totale;
almeno una parte (70%) dell'investimento totale deve essere destinata a strumenti finanziari cosiddetti “qualificati”, ossia emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia.
I PIR creati a partire dal 1° gennaio 2019 devono obbligatoriamente investire il 3,5% del valore complessivo in obbligazioni e azioni di PMI ammesse alle negoziazioni su AIM Italia. Un altro 3,5% deve essere destinato a quote o azioni di fondi di venture capital (e non di private equity) residenti in Italia, che investono nelle stesse imprese che rispondono ai criteri sopra citati. Per i PIR di “terza generazione”, costituiti a partire dal gennaio 2020, la disciplina è stata rivista per favorirne la diffusione. Da un lato sparisce la quota del 3,5% del totale da investire in venture capital italiani, dall'altro la normativa prevede che (i) una soglia minima del 17,50% del valore complessivo degli investimenti del PIR venga investito in Mid Cap e/o Small Cap e (ii) una soglia minima del 3,50% del valore complessivo degli investimenti del PIR venga investito esclusivamente in Small Cap;
gli strumenti finanziari sono detenuti, singolarmente o cumulativamente (quando si succedono l'uno all'altro in modo da essere considerati in modo unitario), per un periodo di tempo minimo di cinque anni;
gli strumenti finanziari che lo compongono non sono emessi o stipulati con soggetti residenti in Paesi non collaborativi;
le partecipazioni sociali che lo compongono non sono considerate “qualificate” ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR e del comma 100 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017;
i redditi degli strumenti finanziari che lo compongono non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.
Quali vantaggi hanno i PIR?
Viste le ricadute positive dei PIR, lo Stato ha previsto importanti agevolazioni fiscali.
È prevista l'esenzione dalla tassazione sulla successione e dalla tassazione sui capitali, maturati attraverso gli strumenti inclusi nel piano.
Come si fa ad aprire un PIR?
Ti puoi rivolgere a:
intermediari abilitati
imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato
imprese di assicurazione non residenti, che operano nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione dei servizi.
Quanto costa?
A seconda di come è composto il Piano i costi possono variare. Dipende ad esempio dalla componente azionaria e da altri fattori. In generale è sempre meglio informarsi bene perché, in caso l'investimento avesse un livello di rischio più alto, potrebbe “mangiarsi” i vantaggi fiscali.
Al di là di questo alert, però, i PIR rappresentano uno strumento con molte opportunità.
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